“E’ illegittima l’ipoteca iscritta da Equitalia S.p.a., su un bene immobile conferito in un fondo patrimoniale istituito nell’interesse della famiglia del contribuente, se il debito tributario non è inerente ai bisogni di questa”. A stabilirlo la Corte d’Appello di Catanzaro con la sentenza numero 999, del 1 Ottobre 2012 con la quale, dopo aver rigettato l’appello proposto da Equitalia S.p.a. contro la sentenza del Tribunale di Cosenza nel 2006 , ha condannato la società di riscossione al pagamento delle spese processuali. La decisione che sicuramente costituisce un precedente importante chiude una vicenda processuale lunga e complessa. Equitalia aveva iscritto una ipoteca su un immobile di proprietà di un contribuente per crediti IRPEF e ILOR relativi all’attività di una S.n.c. di cui era socio. Il contribuente si è affidato all’avv. Fernando Scarpelli, delegato ADUSBEF e aveva contestato l’illegittimità del provvedimento. Contestazione accolta dal tribunale di Cosenza. Ma l’ente di riscossione non aveva gradito e aveva opposto ricorso. Ora la decisione della Corte d’Appello di Catanzaro che da ragione al contribuente. “Il principio di diritto, espresso dalla sentenza è di estrema importanza - ha affermato l’avv. Scarpelli - perché costituisce per le famiglie un solido argine contro gli abusi e le vessazioni che sempre più spesso caratterizzano l’azione delle società di riscossione. Con esso infatti si ribadisce che il divieto di esecuzione forzata sui beni del fondo patrimoniale, non è limitato ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla sua costituzione, ma vale anche per i crediti sorti anteriormente”.