Elezioni regionali illegittime. Franco Corbelli, leader del Movimento Diritti Civili,nel ringraziare gli eminenti giuristi nazionali che hanno preparato il suo ricorso, spiega le ragioni e illustra “i 10 motivi per cui è ammissibile presso la Consulta solo il ricorso(costituzione in giudizio) del Gruppo Politico Diritti Civili, l’unico ad essere parte lesa e legittimato a chiedere, alla luce anche della recente sentenza della Corte Costituzionale sul “caso Abruzzo, lo scioglimento del Consiglio regionale per le illegittime modifiche della legge elettorale calabrese, approvate, lo scorso anno, in regime di prorogatio”. Corbelli, che definisce questa “una nuova battaglia di legalità e giustizia,” spiega e chiarisce oggi per la prima volta “perché solo Diritti Civili è legittimato a presentare ricorso alla Consulta, perché è l’unico Gruppo Politico ad aver regolarmente presentato lo scorso anno una Lista alle primarie istituzionali (attivate dalla Regione Calabria) e a non aver poi partecipato alle elezioni regionali(non riconoscendo legittimità costituzionale alle modifiche della legge elettorale approvate in modo illegittimo, in regime di prorogatio). Queste le due condizioni(presentazione della Lista alle primarie istituzionali e non partecipazione alle elezioni regionali) che rendono Diritti Civili l’unico Gruppo Politico legittimato oggi, quale parte lesa, a potersi costituire in giudizio davanti alla Consulta. Qualsiasi altro soggetto politico(o associazione) non è per questi motivi legittimato a costituirsi in giudizio. Il ricorso(costituzione in giudizio davanti alla Consulta) di Diritti Civili sarà presentato, così come prevede la legge 11 marzo 1953, n.87(e successive modificazioni), entro e non oltre il ventesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della sentenza della Consulta sul caso Wanda Ferro. A parte tutti gli altri aspetti di incostituzionalità della nuova legge elettorale(trattati in più occasioni sulla stampa) e i dubbi di legittimità costituzionali sollevati dal Tar della Calabria(a seguito della presentazione del ricorso di Wanda Ferro), ci sono almeno dieci valide, oggettive ragioni che rendono di fatto ammissibile (solo) il ricorso di Diritti Civili con la pressoché certezza del suo accoglimento da parte della Consulta e del conseguente, inevitabile scioglimento del Consiglio regionale calabrese”, prosegue Corbelli, il quale ricorda che “Diritti Civili si è candidato, lo scorso anno, alle primarie istituzionali per difendere il diritto di Mario Oliverio di potersi candidare alla Presidenza della Regione e per preparare la candidatura dello stesso Gruppo Politico Diritti Civili alle elezioni regionali calabresi. Siamo riusciti a raggiungere il primo obiettivo. Ma non il secondo, prosegue Corbelli. Le (illegittime)modifiche alle legge elettorale calabrese(quattro in particolare i punti contestati: l’innalzamento della soglia di sbarramento per entrare in Consiglio portata all’8% per ogni coalizione; il passaggio dal voto disgiunto al voto congiunto, la mancata elezione a consigliere regionale del candidato presidente arrivato secondo, come invece è sempre avvenuto in passato in Calabria e come avviene in tutte le altre regioni italiane e l’illecito accorpamento - in contrasto e in violazione con quanto prevede lo stesso statuto regionale calabrese - alle elezioni regionali del 23 novembre 2014, delle cinque province calabresi - tuttora esistenti! - in tre grandi circoscrizioni, che di fatto non garantisce la rappresentanza certa all’interno dell’Assemblea regionale di tutte le stesse cinque province) hanno infatti reso impossibile a Diritti Civili (che così come ha fatto per le elezioni regionali calabresi del 2000, avrebbe corso da solo con la sua Lista, per la Presidenza della Regione; così come del resto aveva anche fatto nel 2004, correndo, sempre da solo, Diritti Civili per la presidenza della Provincia di Cosenza) di poter sperare di entrare in Consiglio regionale. Da qui la mancata presentazione della Lista Diritti Civili alle elezioni regionali del 23 novembre e il grave, palese, oggettivo danno subito per le illegittime modifiche della nuova legge elettorale, approvata lo scorso anno in regime di prorogatio".
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