Il presidente di Fareitalia di Cosenza ribadisce come l’onere probatorio della notifica spetti a Equitalia. Un passaggio complesso alla base di tante contestazioni. Scrive nella nota l’avv. Pasqualino Gallo: “L’Agente della riscossione e l’Ente impositore sono tenuti ad assolvere l’onere probatorio sulla ritualità e tempestività della notifica. Proprio in aderenza ai principi de quibus, la Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha chiarito che ai sensi degli artt. 2697 c.c. e 26 del D.P.R. n. 602/73, debbano essere l’Agente della riscossione e l’Ente impositore ad assolvere l’onere probatorio circa il contenuto degli atti di accertamento, delle cartelle di pagamento, delle intimazioni di pagamento e delle comunicazioni preventive di fermo indirizzate al contribuente nonché la ritualità e tempestività della loro notificazione. Recentemente la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ha annullato alcuni avvisi di intimazioni per i quali Equitalia ha mancato di depositare gli originali o copia conforme delle cartelle esattoriali validamente notificate”.