Cosenza

Sabato 23 Novembre 2024

Corigliano Rossano, sequestrati e distrutti 370 chili di novellame trasportati illegalmente

Nei giorni scorsi, durante un'attività di intelligence e controllo del territorio costiero dello jonio cosentino, militari della Guardia costiera di Corigliano hanno intercettato lungo la strada statale 106 jonica, all’altezza della zona industriale di Corigliano, un furgone con a bordo una partita di 370 chili di novellame di sarda, comunemente chiamato "bianchetto", trasportati illegalmente. Tutto il prezioso carico era contenuto in 51 cassette di polistirolo e, pronto ad essere immesso illegalmente nella filiera commerciale della pesca, se venduto al dettaglio, avrebbe fruttato oltre 5.000 euro. L’attività di polizia della Guardia costiera ha quindi portato al sequestro dell’intero quantitativo di novellame, successivamente distrutto in quanto giudicato non idoneo al consumo umano da parte dei veterinari dell’Azienda Sanitaria Provinciale. Il conducente dell’automezzo in questione è stato multato per 25.000 euro per la violazione del decreto legislativo n.4/2012 e delle Legge n.154/2016 che puniscono con sanzioni progressive, fra l’altro, la detenzione, il trasporto, la commercializzazione e la somministrazione di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento. La pesca del novellame è da tempo vietata dalle norme comunitarie e nazionali perché considerata dannosa per la fauna marina, in quanto incide negativamente sul ripopolamento dei mari e provoca danni all’ecosistema marino. I controlli alla filiera della pesca della Guardia costiera proseguono quindi con tolleranza zero verso coloro che di fatto effettuano forme di pesca illegale danneggiando le risorse ittiche a danno innanzitutto della stessa categoria dei pescatori professionali e di quanti dal mare traggono risorsa per il sostentamento, in quanto con lo sfruttamento indiscriminato e la cattura del novellame e di pesce sottomisura si impedisce alle specie ittiche dei nostri mari di raggiungere la taglia minima consentita per la commercializzazione e per la riproduzione.

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