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Terme Luigiane, Tar Calabria accoglie ricorso Sateca sull'acquisizione coatta dei beni

Il tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso contro i regolamenti varati dalle due amministrazioni comunali di Acquappesa e Guardia Piemontese

Terme Luigiane, arriva la decisione del Tribunale amministrativo regionale. Il Tar della Calabria presieduto da Giovanni Iannini ha accolto il ricorso della Sateca a riguardo dell'acquisizione coatta dei beni alla quale hanno proceduto mesi fa le due amministrazioni comunali di Acquappesa e Guardia Piemontese.

Il Tar ha quindi chiarito come sia da ritenersi valido l'accordo in prefettura del 2019. Sono per contro stati dichiarati inammissibili altri ricorsi sulle Terme. Adesso la sentenza dovrà essere eseguita dall'autorità amministrativa.

La risposta dei comuni di Acquappesa e Guardia Piemontese

I comuni di Acquappesa e Guardia Piemontese intervengono sulla sentenza numero 1949/2021, pubblicata in data odierna con il quale il Tar Calabria ha deciso in merito ai numerosi ricorsi proposti dal precedente gestore nei confronti dei due enti. "Il Tar Calabria, con la corposa decisione – che ha riunito tutti i giudizi – ha dichiarato inammissibili ed infondati 3 dei 4 ricorsi proposti dalla Sateca, confermando, nel complesso, la legittimità dell’operato delle Amministrazioni comunali".

Rispetto al ricorso oggetto di accoglimento, le amministrazioni comunali ricorreranno in appello innanzi al Consiglio di Stato: "non condividiamo le motivazioni della decisione nella quale, più volte, lo stesso giudice amministrativo ha dovuto ammettere la poca chiarezza (“non perspicua”) del contenuto dei Protocolli sottoscritti nel 2016 e nel 2019 e la “formulazione ambigua” degli stessi". Il Tar sul punto, secondo i due enti "ha omesso di valutare lo stato di degrado tangibile e visibile del compendio e delle sorgenti lasciato dal precedente gestore – reso noto alle istituzioni ed alla cittadinanza – puntualmente cristallizzato nel verbale di consistenza redatto e prodotto nei giudizi amministrativi che denota, senza incertezza alcuna, proprio quegli “inadempimenti del sub-concessionario” di cui si parla, in astratto, nella decisione, ma che non sono stati, immotivatamente, valutati dal TAR. Degrado e inadempimento che hanno cagionato danni milionari alle strutture di proprietà comunale e regionale e che dovranno essere risarciti dal precedente gestore, indipendentemente dalla decisione anzidetta".
L’impugnazione della sentenza è, dunque, per le amministrazioni comunali "doverosa sul piano giudiziario ed istituzionale anche in ragione della legittimità della concessione delle sorgenti, degli atti regolamentari adottati e delle procedure avviate dai Comuni di Acquappesa e Guardia Piemontese, tutti pienamente confermati dal Tar".

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