Docente calabrese esclusa dal concorso per le scuole secondarie viene riammessa dal Tar Lazio
Il TAR Lazio, sez. III bis, con Sentenza n. 15973/2024 del 28.08.2024 (Pres. Emiliano Raganella; Est. Francesca Dello Sbarba), in accoglimento delle tesi difensive degli Avv.ti Oreste ed Achille Morcavallo, nell’interesse di docente calabrese ha annullato l’esclusione e la rettifica della graduatoria concorsuale, così confermando il collocamento della stessa al primo posto. I FATTI Con decreto dirigenziale il Ministero dell’Istruzione e del Merito bandiva concorso ordinario, su base regionale, per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Con relativo bando venivano indicati i requisiti di ammissione al concorso. La docente calabrese presentava domanda di partecipazione, per la classe di concorso, nella Regione Calabria, possedendo i requisiti indicati ovvero la laurea specialistica. Superava la prova scritta e l’orale. Successivamente riceveva dall’Ufficio Scolastico della Calabria invito a presentare integrazione dei crediti, in aggiunta alla laurea posseduta. Rispondeva alla richiesta, significando che era in possesso di laurea specialistica, per cui gli ulteriori crediti non necessitavano, risultando dovuti solo dopo l’entrata in vigore di apposito decreto ministeriale. L’Ufficio Scolastico Regionale, preso atto di quanto sostenuto dalla docente pubblicava la graduatoria finale, collocandola al primo posto. Successivamente l’Ufficio Scolastico Regionale comunicava l’avvio della procedura di esclusione dal concorso, in quanto la laurea per potere costituire valido titolo di accesso doveva essere integrata da ulteriori crediti formativi. Con decreto l’Ufficio Scolastico Regionale procedeva all’esclusione dalla procedura concorsuale, per mancanza dei requisiti di accesso al bando. Avverso detti atti la docente proponeva ricorso al TAR del Lazio, con il patrocinio degli Avv.ti Achille ed Oreste Morcavallo, rilevando innanzitutto che l’amministrazione non poteva intervenire a graduatoria conclusa e poi sostenendo l’erroneità della decisione avendo la docente la laurea richiesta dal bando. Con Ordinanza cautelare il TAR respingeva la richiesta e l’interessata proponeva appello al Consiglio di Stato che l’accoglieva. Il TAR fissava l’udienza definitiva, accogliendo il ricorso con Sentenza, sancendo il principio secondo cui l’amministrazione non può intervenire dopo la conclusione del concorso con l’approvazione della graduatoria. Di conseguenza risulta annullata l’esclusione e la conseguente rettifica, così restando confermata la docente al primo posto della graduatoria finale, per la successiva immissione in ruolo. Di particolare interesse la Sentenza per gli effetti e per il principio affermato, applicabile a tutti i concorsi pubblici.