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Ricorsi coop B
respinti dal Tar

Il Tar boccia i ricorsi delle cooperative B del comune di Cosenza. A comunicarlo lo stesso municipio bruzio: «In riferimento ai ricorsi presentati da alcune Cooperative sociali di tipo B riguardo alle interdittive antimafia, la prima sezione del Tar Calabria ha respinto le domande di sospensione dei provvedimenti di revoca dei contratti affidati alle cooperative il cui importo è risultato essere superiore alla soglia di 50mila euro stabilita nel protocollo di legalità sottoscritto tra il prefetto ed il Comune di Cosenza ad aprile 2011, con cui è stato previsto l'obbligo di richiedere l'informativa antimafia sul conto di tutti i componenti delle cooperative sociali cui sono stati affidati servizi di decoro e tutela ambientale. Lo stesso Tribunale, invece – prosegue la nota - ha accolto un solo ricorso presentato dalla Cooperativa sociale "La Nuova Giacomo 2000 srl" che aveva firmato un contratto del valore di 40.462,50 oltre Iva, inferiore alla soglia fissata congiuntamente dalla Prefettura e dal Comune di Cosenza. Nella specie, peraltro nell'informativa antimafia era stato indicato, in modo discordante, quale valore del contratto il diverso importo di 60.693,64, superiore a quello previsto nel protocollo di legalità. A prescindere dalla discordante indicazione dell'importo del contratto, la Prefettura di Cosenza, su richiesta del Comune riguardo agli accertamenti antimafia, ha trasmesso nel merito informativa da cui sono desumibili situazioni relative a tentativi di infiltrazioni mafiose. Nell'informativa antimafia, peraltro, è stata paventata l'ipotesi di frazionamento, vietato dalla legge, dei contratti affidati alle cooperative sociali che operano presso il Comune di Cosenza da molti anni. Tale non trascurabile circostanza, ha indotto l'amministrazione comunale, proprio per ottemperare alla normativa, ad evitare possibili elusioni della norma in materia di contratti pubblici, usando maggiore cautela e richiedendo accertamenti antimafia su tutte le Cooperative sociali di tipo B, indipendentemente dall'importo. In special modo, per la circostanza che il numero di mesi in cui si fa l'affidamento del contratto è comunque provvisorio e in attesa dell'espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica in corso, sebbene consolidato da un rapporto pluriennale. «In presenza dell'informativa antimafia che evidenziava la mancanza dei requisiti della società cooperativa il provvedimento di risoluzione del contratto - conclude la nota -  era un atto dovuto”. 

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