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Cosenza e quel -4 che rappresenta una condanna, le motivazioni del Coni: “Controllo della società inefficace”

Sono state rese note le motivazioni della decisione con cui il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI ha respinto il ricorso presentato dal Cosenza Calcio contro la penalizzazione di inflitta. La sentenza, già resa pubblica a gennaio, ha ora trovato il suo fondamento giuridico nelle 24 pagine depositate il 19 marzo 2025.

Il caso è nato da presunte irregolarità contabili nel pagamento delle ritenute IRPEF sugli incentivi all’esodo di alcuni tesserati, effettuate oltre i termini previsti. La società aveva contestato la responsabilità, attribuendola esclusivamente all’ex legale rappresentante Roberta Anania, accusata di aver agito in autonomia e senza controllo. Tuttavia, il Collegio ha ritenuto non convincenti le argomentazioni difensive, confermando la responsabilità del club per inadeguatezza dei sistemi di controllo e gestione.

La motivazione del Collegio

Secondo quanto si legge nel documento, il modello organizzativo 231 adottato dal Cosenza Calcio non si è dimostrato idoneo a prevenire l’illecito. È stato rilevato che la gestione societaria non prevedeva un’adeguata segregazione delle funzioni, permettendo all’Anania di operare in autonomia senza un sistema di verifica efficace.

Nella ricostruzione dei fatti, il Collegio ha sottolineato come l’errore della rappresentante legale non potesse essere considerato un “caso fortuito” o una “forza maggiore”, poiché la scelta di effettuare altri pagamenti prioritari rispetto alle ritenute fiscali è stata deliberata consapevolmente. Anche l’adozione di un modello organizzativo, infatti, non esclude di per sé la responsabilità della società, se non adeguatamente implementato e supervisionato.

Inoltre, il Collegio ha chiarito che l’assenza di un controllo efficace all’interno della struttura gestionale ha favorito l’errore e reso inapplicabile la scriminante prevista dall’art. 7 CGS FIGC. L’inefficacia del modello organizzativo è stata ritenuta determinante nel confermare la sanzione sportiva.

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