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Green Pass, Comune Cosenza pronto a partire con le verifiche sul possesso per accedere agli uffici

La sede del Comune di Cosenza

Il Comune di Cosenza ha reso note, attraverso il Segretario generale dell'Ente, avv. Alfonso Rende, il Dirigente del Settore personale, avv. Giampiero Scaramuzzo, e il Dirigente del Settore Datore di Lavoro, Arch. Walter Bloise, le direttive emanate ieri, 13 ottobre, che entreranno in vigore domani, venerdì 15 ottobre, per l'organizzazione delle verifiche della certificazione verde (Green Pass) presso gli Uffici del Comune di Cosenza, individuando formalmente anche i soggetti incaricati dell'accertamento e delle contestazioni. Le modalità operative, con riferimento a quanto disposto dal Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, sono state portate a conoscenza, tra gli altri, del Sindaco, degli Assessori e Consiglieri comunali, dei Dirigenti dell'Ente e di tutti i dipendenti comunali, oltre che del personale che svolge, a qualsiasi altro titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni, presso gli uffici del Comune di Cosenza. Sulla scorta delle disposizioni di legge e delle Linee guida governative attuate dal Comune con la propria direttiva del 13 ottobre, relative all'obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 (Green Pass) da parte del personale delle pubbliche amministrazioni, viene istituito l'obbligo, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), ai fini dell’accesso agli uffici del Comune di Cosenza, di possedere e di esibire, su richiesta, il Green Pass istituito con decreto legge 52 dell'aprile 2021. L'obbligo viene introdotto e sarà da domani pienamente operativo per :

- il personale che svolge l’attività lavorativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, in comando, in utilizzo in forza di norme di legge o convenzioni, proveniente da altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici;

- il personale che svolge, a qualsiasi altro titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni (manutenzione, pulizia, ecc.) presso gli uffici del Comune di Cosenza.

Le disposizioni sul green pass stabiliscono, inoltre, che “è preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare all’obbligo di esibizione del certificato verde a prescindere dalle modalità di controllo adottate dall'Amministrazione comunale”. All'obbligo di possedere ed esibire, a richiesta, il green pass sono tenuti anche i visitatori degli Uffici comunali. Il controllo del Green pass avviene manualmente attraverso l’utilizzo dell’applicazione “Verifica C 19”, nonché attraverso l’eventuale integrazione dei sistemi informatici utilizzati per il badge. Il Segretario Generale, i Direttori di Dipartimento/Dirigenti di Settore/Staff hanno incaricato, con atto formale, una serie di dipendenti (Verificatori preposti al controllo) per il controllo del rispetto del dettato legislativo. Il controllo avverrà prioritariamente al momento dell’accesso al luogo di lavoro. I verificatori procederanno alle verifiche del possesso del Green Pass, anche nei confronti dei Dirigenti e del Segretario generale. Ai verificatori è affidato anche l’accertamento dell’obbligo del possesso della certificazione verde da parte dei componenti degli Organismi che svolgono attività lavorativa e di controllo presso l’Ente oltre che degli organismi istituzionali (Sindaco, Assessori, Consiglieri, ecc). Le disposizioni in materia di Green Pass prevedono, inoltre, che nelle more dell’eventuale aggiornamento/adeguamento dei software relativi ai controlli automatici all’accesso e al fine di evitare il verificarsi di assembramenti ai punti di ingresso alle sedi di servizio, i verificatori procedono con cadenza giornaliera alla verifica del possesso della certificazione verde, preferibilmente su tutto il personale e, comunque, a campione in misura percentuale non inferiore al 20 per cento del personale in servizio, assicurando che tale controllo sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale soggetto all’obbligo e, prioritariamente, nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa salvo eventuali turnazioni particolari. Il lavoratore che dichiari il possesso del Green Pass, ma non sia in grado di esibirlo, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile. Il green pass non è, secondo la legislazione vigente, oggetto di autocertificazione. Qualora il lavoratore, in fase di accertamento, risulti privo di certificazione verde, il verificatore preposto al controllo dovrà intimare al medesimo di lasciare immediatamente il posto di lavoro. Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza. Il personale che svolge attività lavorativa a qualsiasi titolo presso il Comune che comunichi di non essere in possesso della certificazione verde o risulti privo della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per il personale che svolge la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato, a qualsiasi altro titolo, i verificatori, nell’ipotesi di esito negativo del controllo, dovranno comunicare alle Aziende datrici di lavoro il mancato possesso della certificazione verde e la conseguente impossibilità di rendere la prestazione lavorativa in presenza.

Nell’ipotesi di accertamento della violazione dell’obbligo di non accedere ai luoghi di lavoro in mancanza della certificazione verde, i verificatori provvederanno a darne comunicazione, tempestivamente, al Segretario Generale/Direttore di Dipartimento/Dirigente di Settore/Staff della struttura amministrativa di appartenenza, il quale provvederà alla contestazione nei confronti del soggetto responsabile della violazione e alla trasmissione della stessa al Prefetto territorialmente competente. La sanzione amministrativa prevista dall’art. 1, comma 8, del D.L. 21 settembre 2021 n. 127 è stabilita in euro da 600 a 1.500. Tale quadro sanzionatorio non esclude la responsabilità disciplinare e penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde o di utilizzo della certificazione altrui. Tale obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. Il controllo di tale tipologia di soggetti sarà effettuato mediante lettura del QRCODE in corso di predisposizione. Nelle more, una volta che l’interessato abbia trasmesso la relativa documentazione sanitaria al Medico competente dell’Ente, lo stesso interessato non sarà sottoposto a controllo. L’unica categoria di soggetti esclusi dall’obbligo di esibire il certificato verde per accedere agli uffici del Comune di Cosenza è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano presso gli uffici comunali esclusivamente per l’erogazione del servizio che l’Amministrazione è tenuta a prestareI visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione, incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla. Il controllo dei visitatori è rimesso ai verificatori incaricati.

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