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Scuola a Cosenza, l'algoritmo non convince: il Ministero risarcirà un prof

Accolto il ricorso della Flc Cgil a tutela d’un docente precario. Il provvedimento minaccia di provocare conseguenze a catena poiché sono molti gli interessati nelle Gps

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C’è qualcosa che non va nell’algoritmo che assegna gli incarichi annuali ai docenti precari inseriti nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps). Farà discutere e minaccia conseguenze a catena la sentenza vergata nei giorni scorsi dal tribunale di Cosenza che ha accolto un ricorso della segreteria provinciale Flc Cgil.
Siamo stati ignorati «Avevamo denunciato al ministero e alle sue articolazioni territoriali – commenta il segretario provinciale della sigla di categoria, Francesco Piro – i grossolani errori dell’algoritmo che conferisce le supplenze annuali. I nostri segretari nazionali avevano chiesto di sperimentare insieme al gestore le modifiche apportate al software, attraverso una fase di collaudo del sistema, al fine di avere garanzie sul funzionamento del software e intervenire in caso di problemi prima che lo venisse usato per il conferimento degli incarichi. E avevamo richiesto, a maggior tutela dei lavoratori, che le convocazioni avvenissero in presenza. Tuttavia le nostre richieste si sono scontrate contro il silenzio della Amministrazione. Siamo stati costretti, pertanto, a rivolgerci al Giudice del lavoro che ha pienamente accolto le nostre tesi e con sentenza risalente a pochi giorni fa, ha dichiarato la illegittimità dell’algoritmo ministeriale in base al quale vengono conferiti gli incarichi di supplenza al 31.08 e/o al 30/06 ai docenti». Il provvedimento è giunto in accoglimento d’un ricorso dell’avvocato Maria Valentina Ricca.

Qual è l’errore

La Flc Cgil richiama il passaggio chiave della sentenza: «Il Giudicante ritiene che la mancata indicazione di sedi preferite impedisce al docente di concorrere per le sedi non espresse ma certamente consente allo stesso di partecipare alle operazioni di conferimento degli incarichi su sedi indicate preferite nei limiti delle disponibilità che si registrano ai singoli turni di nomina. Dichiara che il ricorrente aveva diritto al conferimento d’un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche ovvero dell’incarico annuale dalla seconda fascia Gps della Provincia di Cosenza per la classe di concorso A040 relativamente all’anno scolastico 2021/2022. Condanna il Ministero dell’Istruzione alla corresponsione in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, di un importo pari al trattamento stipendiale che avrebbe percepito in ragione dell’incarico di supplenza negatogli, oltre interessi legali».

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