La leucemia fu causata dal lavoro e non dalle sigarette. Per un addetto alla manutenzione dei binari la patologia – secondo il Tribunale di Cosenza – non sarebbe stata extralavorativa. Pertanto a “pagare” doveva essere l’Inail e non l’Inps. Il lavoratore in questione era stato tra l’altro anche licenziato per poi essere reintegrato con sentenza del Tribunale di Paola.
Il lavoratore aveva inoltrato all’Inps la domanda per il riconoscimento dell’invalidità civile. Terminato il periodo di cure, però la percentuale di invalidità era però stata ridotta, dal 100%, con diritto all’indennità di accompagnamento, all’80%. Nell’inseguire le provvidenze legate all’invalidità civile, si era perso tempo prezioso.
Il lavoratore si è rivolto agli avvocati Giustino Mauro e Giovanni Carlo Tenuta perché impugnassero il licenziamento che il datore di lavoro gli aveva intimato a causa delle numerose assenze forzate, determinate dalle terapie alle quali si era dovuto sottoporre. Studiando il caso del licenziamento (poi annullato con sentenza del Tribunale di Paola, confermata dalla Corte d’Appello di Catanzaro, con condanna alla reintegra sul posto di lavoro) i due legali, contrariamente ai sanitari che avevano visitato il lavoratore, inclusi quelli dell’Inps, hanno intuito come la grave patologia tumorale, seppure non dipendente dall’esposizione all’amianto, potesse essere correlata alle mansioni svolte.
Col conforto della relazione medico-legale si è agito contro l’Inail che ha eccepito la prescrizione triennale, quindi ha negato il nesso causale, sostenendo l’origine extralavorativa della leucemia – linfoma non Hodgkin e l’incidenza del tabagismo.
Il Tribunale di Cosenza ha nominato ben tre periti che hanno riconosciuto che le sostanze cancerogene elencate nel ricorso redatto dagli avvocati Tenuta e Mauro e presenti nel luogo di lavoro, nonché le mansioni svolte, avrebbero causato la leucemia, la malattia cardiaca e la coxartrosi all’anca. Il Tribunale-Sezione lavoro ha quindi condannato l’Inail a costituire la relativa rendita commisurata per la sola leucemia, alla invalidità dell’80% ed a corrispondere gli arretrati, con accessori di legge, escludendo l’origine extralavorativa, presupposta da chi aveva indirizzato, erroneamente, l’operaio ad inseguire i modesti benefici Inps dell’invalidità civile.
Scopri di più nell’edizione digitale
Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.
Caricamento commenti
Commenta la notizia