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Rende, il Tar ha respinto il ricorso dell’Asd esclusa dalla gestione del palazzetto. Dubbi dell'Antimafia

La struttura resta nella disponibilità del Comune. I commissari prefettizi avevano rilevato irregolarità nella gara bandita per l’affidamento della struttura. I dubbi dell’Antimafia

Nulla da fare. Ricorso rigettato e spese legali da pagare. Il Tribunale amministrativo regionale ha ritenuto infondata l’istanza presentata nell'interesse dell'Associazione sportiva dilettantistica di cui è amministratore delegato Cristian Francesco Dodaro che s'era aggiudicata la gestione del Palazzetto dello sport cittadino. Una gestione revocata dalla commissione prefettizia insediatasi alla guida del comune dopo lo scioglimento per mafia dell'ente. I giudici amministrativi scrivono che «le argomentazioni della parte ricorrente appaiono parcellizzate e comunque inidonee a scalfire - in modo efficace nel loro complesso - gli elementi individuati come punti di irregolarità e posti a base del provvedimento impugnato». E così la richiesta di “sospensiva” avanzata viene bocciata. Il Tar scrive nel provvedimento che l’affidamento del Palazzetto dello Sport sembra pervaso da irregolarità procedurali - numerose e significative - che lo investono nel suo complesso, attenendo esse alla fase di predisposizione degli atti di di gara, peraltro strutturata su condizioni economiche di maggior favore rispetto a quelle correttamente individuabili alla luce dell’oggetto e delle caratteristiche dell’affidamento e che sembra non aver previsto la presenza di requisiti di idoneità professionale, di capacità organizzativa e tecnico-professionale adeguati all’espletamento della procedura medesima e ai successivi controlli in capo al soggetto risultato concessionario». I magistrati amministrativi, quindi aggiungono: «Le suddette irregolarità sembrano aver sortito, nel complesso, per un verso l’indebito trattamento di favore alla ricorrente a danno dell’altra associazione partecipante alla procedura, avendo infatti consentito alla prima di essere ammessa alla gara pur in presenza di criticità non irragionevolmente ritenute insufficienti per giustificare l’esclusione,; parimenti appare ragionevole la valorizzazione delle vicende relative all’esecuzione del rapporto concessorio (ritardo pagamento canoni, installazione di manufatti non previsti in concessione, criticità nella progettazione) peraltro sostanzialmente tollerati dall’amministrazione comuale».

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